(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5/bis La Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere agli enti di cui al comma 1, lettera a), gestori di strutture per l’accoglienza di richiedenti asilo individuate in base ad accordo tra la Provincia e i competenti organi dello Stato, i maggiori costi derivanti, a decorrere dal 2019, dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai riflessi da essa conseguenti sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati ai fini della prima accoglienza.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 630.000,00 euro per l’anno 2020 in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.