(1) La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collaborazione e formula suggerimenti per un più efficace svolgimento della sua attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico invia copia della relazione di cui al comma 1 alla/al presidente della Provincia, alle sindache/ai sindaci, alle/ai presidenti delle Comunità comprensoriali, agli altri enti o persone giuridiche, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutte e tutti coloro che ne facciano richiesta.
(3) La relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.