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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 20 (Centro di tutela contro le discriminazioni)

(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.

(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i seguenti compiti:

  1. monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;
  2. garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio;
  3. inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente, qualora le forme di discriminazione segnalate non rientrino nelle competenze di cui al comma 1;
  4. assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto;
  5. collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
  6. formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;
  7. vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;
  8. promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;
  9. sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;
  10. raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
  11. partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto all’uguaglianza;
  12. collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
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