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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 15 (Compiti e funzioni)

(1) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:

  1. amministrazione provinciale;
  2. enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
  3. concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico interviene anche in caso di reclami e segnalazioni di irregolarità nei confronti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e rappresenta o assiste le/i pazienti anche dinnanzi alla commissione conciliativa per le questioni inerenti alla responsabilità civile dei medici di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n. 11.

(3) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre e segnala gli abusi, i comportamenti scorretti, le carenze e i ritardi delle amministrazioni comunali nei confronti delle cittadine e dei cittadini, qualora tali amministrazioni abbiano stipulato una convenzione con la Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

(4) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a tutela di tutte le cittadine/tutti i cittadini e che presentano reclami nei confronti delle amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) La Difensora civica/Il Difensore civico svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o le persone giuridiche di cui al comma 1.

(6) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene inoltre per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti degli enti e delle persone giuridiche di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Tale funzione è svolta in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

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