(1) Per l’espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale d’intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico e viene assegnato alla Difesa civica o al Centro di tutela contro le discriminazioni, che collaborano.
(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni stipulate con i Comuni, questi ultimi e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere del proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione di personale è disciplinata da un’apposita convenzione. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico.
(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con i Comuni interessati con cui sia stata stipulata una convenzione, un contributo spese che i Comuni stessi devono corrispondere al Consiglio provinciale per i maggiori costi derivanti da tale convenzione.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la Difensora civica/il Difensore civico può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.