(1)La procedura per l’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:
- l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità;
- i requisiti di accesso;
- il trattamento economico;
- il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale per la presentazione delle candidature presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
(2) Prima dell’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità, le candidate e i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), comprovati da attestati o autocertificazioni, sono invitate/invitati a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutte le consigliere e i consiglieri provinciali, le candidate/i candidati illustrano la propria esperienza nei rispettivi campi, dimostrando così di soddisfare i requisiti indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). In tale occasione le candidate/i candidati possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione dei rispettivi uffici.
(3) La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante e la Consigliera/il Consigliere di parità sono elette/eletti dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto, tra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 2. È eletta la candidata/È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi delle consigliere/dei consiglieri provinciali.
(4) La nomina è effettuata con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell’esito dell’elezione in Consiglio, e dopo la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.