In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)

(1)La procedura per l’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

  1. l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità;
  2. i requisiti di accesso;
  3. il trattamento economico;
  4. il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale per la presentazione delle candidature presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(2) Prima dell’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità, le candidate e i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), comprovati da attestati o autocertificazioni, sono invitate/invitati a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutte le consigliere e i consiglieri provinciali, le candidate/i candidati illustrano la propria esperienza nei rispettivi campi, dimostrando così di soddisfare i requisiti indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). In tale occasione le candidate/i candidati possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione dei rispettivi uffici.

(3) La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante e la Consigliera/il Consigliere di parità sono elette/eletti dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto, tra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 2. È eletta la candidata/È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi delle consigliere/dei consiglieri provinciali.

(4) La nomina è effettuata con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell’esito dell’elezione in Consiglio, e dopo la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui all’articolo 6, comma 1.

(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale26 giugno 2009 , n. 3
ActionActione) Legge provinciale4 febbraio 2010 , n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActiong) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActioni) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionArt. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti)
ActionActionArt. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)
ActionActionArt. 4 (Procedura per l’elezione e la nomina dei componenti e della presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni)
ActionActionArt. 5 (Cause di incompatibilità)
ActionActionArt. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e inconferibilità)
ActionActionArt. 7 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione)
ActionActionArt. 8 (Limite dei mandati)
ActionActionArt. 9 (Aspettativa)
ActionActionArt. 10 (Trattamento economico)
ActionActionArt. 11 (Rimborso spese)
ActionActionArt. 12 (Polizza assicurativa)
ActionActionArt. 13 (Posizione giuridica e diritto di accesso)
ActionActionArt. 14 (Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia)
ActionActionDIFESA CIVICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ActionActionGARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
ActionActionCONSIGLIERA DI PARITÀ/CONSIGLIERE DI PARITÀ
ActionActionCOMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
ActionActionABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
ActionActionk) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionl) Legge provinciale 12 maggio 2023, n. 8
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico