(1) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Esse/Essi agiscono su segnalazione o d’ufficio.
(2) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio.
(3) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno il diritto di richiedere pareri agli uffici dell’amministrazione provinciale nonché all’Avvocatura della Provincia e all’ufficio legale del Consiglio provinciale. In casi particolari, esse/essi possono richiedere pareri mediante incarico ad esperte ed esperti esterni.
(4) Nell’esercizio delle loro funzioni, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato hanno diritto di accedere a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, e di ottenerne gratuitamente copia. Sono in ogni caso tenuti ad osservare le disposizioni sulla tutela della privacy. 5)