(1) Fatte salve le cause di ineleggibilità previste all’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità è incompatibile:
- con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
- con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
- con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione non ordinistica che si ponga in contrasto con la finalità dell'Ufficio. La/Il presidente del Consiglio provinciale, su richiesta motivata, decide in merito all’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e delle attività extraservizio occasionali, che possono essere svolte solo in misura limitata e sono soggette ad autorizzazione.
(2) Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli articoli 8 e 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la carica di componente, di presidente e di vicepresidente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:
- politiche:
- con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
- con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
- componente – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
- detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
- economico-professionali:
- amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
- titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1) della presente lettera.
(3) Nel periodo in cui è in carica, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato non possono ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti, associazioni, enti o imprese, ad eccezione delle attività di volontariato per associazioni o enti nonché degli incarichi svolti presso enti nell’esercizio della carica rivestita.
(4) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono tenuti a rassegnare le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.
(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.