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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 10 (Trattamento economico)

(1) Per la durata del loro mandato, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno diritto alla seguente indennità lorda mensile, che viene rivalutata annualmente e automaticamente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato nel Comune di Bolzano:

  1. Difensora civica/Difensore civico: indennità 8.500 euro;
  2. Garante: indennità 6.000 euro;
  3. Consigliera/Consigliere di parità: indennità 6.000 euro.

(2) Qualora la titolare della carica eletta e nominata/il titolare della carica eletto e nominato non sia collocata/collocato d’ufficio in aspettativa per mandato politico ovvero in aspettativa oppure non sia stata autorizzata/stato autorizzato a esercitare attività di lavoro autonomo e si applichino pertanto le disposizioni vigenti per tali fattispecie, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano rimborserà alla/al titolare della carica, oltre all’indennità lorda di cui al comma 1, i contributi previdenziali e assistenziali da quest’ultima/quest’ultimo versati, riferiti all’imponibile previdenziale scaturito dall’indennità lorda, dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento. L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale. 4)

(3) L’indennità lorda mensile di cui al comma 1 è da considerare non comprensiva dell’eventuale contributo integrativo alla cassa previdenziale di categoria.

(4) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le/i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(5) Alla/Al presidente del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, il doppio del compenso mensile previsto dall’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

4)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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