1. Per molestia sessuale si intende qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione sessuale, messo in atto in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di ledere la dignità e la salute di una donna o di un uomo sul posto di lavoro. Con questi comportamenti si crea un clima di lavoro umiliante, intimidatorio, ostile, indegno e offensivo. Esempi di molestie sessuali sono commenti indecenti e a doppio senso sull’aspetto esteriore di collaboratrici e collaboratori; allusioni e rilievi riguardanti l’aspetto fisico della persona, il comportamento e l’orientamento sessuale; la presentazione, l’affissione o l’esposizione di materiale pornografico; contatti fisici indesiderati e comportamenti invadenti; ripetuti inviti indesiderati con un chiaro intento, tentativi di approccio abbinati alla promessa di vantaggi o alla minaccia di svantaggi; aggressioni sessuali.