1. Secondo le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 28 agosto 2018, l’Amministrazione provinciale garantisce ai propri dipendenti un ambiente di lavoro improntato su parità di trattamento, correttezza, rispetto e tutela della dignità. Pertanto, non sono permessi né tollerati atti o comportamenti discriminatori, siano essi diretti o indiretti, né qualsiasi forma di molestia o mobbing.
2. Le basi giuridiche delle presenti misure a tutela della dignità del personale della Provincia autonoma di Bolzano con particolare riferimento alla funzione della Consigliera/del Consigliere di fiducia (di seguito, in breve, “misure”) sono sia la legislazione dell’Unione europea e nazionale sia la legislazione provinciale e i contratti collettivi, in particolare l’articolo 14 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), e l’allegato 4 (Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro) del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008.
3. Tutti i dipendenti e le dipendenti provinciali si impegnano a promuovere un clima di lavoro positivo e di reciproco rispetto, nel quale viene salvaguardata la dignità delle persone.
4. Le dirigenti e i dirigenti hanno il dovere di prevenire tutti gli atti o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, e qualsiasi forma di molestia o mobbing nei confronti delle loro collaboratrici e dei loro collaboratori. Proteggono e sostengono le dipendenti e i dipendenti provinciali nell’intraprendere azioni contro questi comportamenti. Le dipendenti e i dipendenti provinciali possono rivolgersi ai servizi di consulenza e informazione istituiti a tale scopo.
Le dirigenti e i dirigenti adottano misure preventive e provvedono all’attuazione delle disposizioni normative a tutela della salute psichica e fisica delle e dei dipendenti.
Le dirigenti e i dirigenti sono responsabili della divulgazione e del rispetto delle presenti misure.