1. L’Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano si impegna a dare ampia pubblicità alle presenti disposizioni e impegna altresì le dirigenti e i dirigenti al loro rispetto e alla loro divulgazione. A tal fine, l’Amministrazione provvederà a:
a. comunicare a tutti i dipendenti provinciali il nome, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della Consigliera/del Consigliere di fiducia nonché il luogo e l’orario delle udienze;
b. attuare progetti di prevenzione e di formazione relativi alle tematiche di cui alle presenti misure, con particolare attenzione alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere una cultura di rispetto reciproco.