1) Qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli OSA, ivi compresi i produttori primari e le aziende agricole, devono notificare al competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ai fini della registrazione, tutti gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e in cui si esegua una qualsiasi fase della produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
2) Sono escluse dall’obbligo di registrazione, nonché dall’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di fornitura diretta occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o agli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione a livello locale, o ai laboratori loro annessi, che riforniscono direttamente il consumatore finale. Rientrano in questa fattispecie, per esempio, la cessione di funghi e bacche o di piccoli quantitativi di frutta o verdura derivati da coltivazione privata.
3) Per “livello locale” si intende il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e il territorio delle province contermini; il carattere “occasionale” della cessione presuppone che tale attività sia marginale rispetto a quella principale.
4) Gli OSA soggetti all’obbligo di notificazione ai fini della registrazione non devono effettuare una notificazione qualora, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore (p.es. registrazione delle aziende zootecniche già registrate nella relativa anagrafe provinciale o la registrazione delle aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine non animale qualora risultino già nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole).
5) Indipendentemente da ciò, l’OSA che, in aggiunta all’attività per la quale già dispone di registrazione, autorizzazione o nulla osta, desideri intraprendere un’attività ulteriore deve procedere alla registrazione della stessa.
6) Per quanto qui non espressamente disciplinato, per la vendita dei prodotti agricoli trova applicazione il Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10 e successive modifiche “Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli”.