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Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Registrazione degli operatori del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 Indicazioni operative e modulistica standardizzata (modificata con delibera n. 1155 del 28.12.2021)

...omissis...

1. di prendere atto dell’Accordo Stato-Regioni 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) e la successiva integrazione adottata con Accordo Stato-Regioni del 6 luglio 2017 (Atto n. 77/CU) con cui sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze, per quanto afferisce specificamente alla notificazione sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004;

2. di rendere disponibile per la Provincia Autonoma di Bolzano la modulistica aggiornata per la notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, attraverso lo sportello SUAP;

3. di recepire l’Accordo Stato-Regioni, Rep. atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010, recante “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

4. di recepire l’Accordo Stato-Regioni, Rep. atti n. 253/CSR del 17 dicembre 2009, recante “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”;

5. di sostituire la deliberazione n. 4483/2007 e la successiva modifica n. 1438/2008 con la presente deliberazione;

6. di fissare la tariffa per la registrazione in Euro 20,00;

7. di approvare l’Allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, recante le indicazioni operative per le procedure di registrazione degli operatori del settore alimentare.

8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 in quanto trattasi di atto destinato alla generalità dei cittadini.

Allegato

Indicazioni operative per le procedure di registrazione degli operatori del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004

1. Definizioni

1) Per la corretta applicazione delle presenti direttive, si richiamano le seguenti definizioni:

a. “stabilimento”: ogni unità di un’impresa del settore alimentare, comprese le sedi secondarie o le unità locali nelle quali si svolge un’attività comunque legata alla produzione, alla lavorazione o alla distribuzione di alimenti;

b. “impresa alimentare”: ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

c. “operatore del settore alimentare (OSA)”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

d. “prodotto primario”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca. Gli alimenti che dopo il raccolto, la mungitura o la macellazione vengano sottoposti a qualsiasi tipo di lavorazione non sono prodotti primari;

e. “produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

f. “consumatore finale”: consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizza tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare;

g. “registrazione dell’OSA”: procedura con cui, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige iscrivono l’operatore nell’anagrafe OSA; l’OSA è tenuto a notificare, oltre all’avvio dell’attività, ogni successiva modifica (subingresso, modifica della tipologia di attività, cessazione o sospensione dell’attività, ecc);

h. “sportello unico per le attività produttive (SUAP)”: ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi;

i. “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”: è il regime amministrativo che consente ad un imprenditore di iniziare, modificare, cessare, sospendere o subentrare in un’attività, dichiarando all’Amministrazione competente il possesso dei requisiti e l’esistenza dei presupposti di fatto richiesti; ai fini della registrazione (o aggiornamento della registrazione) ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, la notifica “sanitaria” avviene come SCIA; a seconda delle singole fattispecie, oltre che alla SCIA a fini sanitari, l’imprenditore potrà essere tenuto ad effettuare contestualmente più SCIA indirizzate ad amministrazioni diverse.

2. Obbligo di notificazione ai fini della registrazione: finalità

1) La notificazione consente all’autorità competente di conoscere la localizzazione e la tipologia di attività svolta e di organizzare, così, i controlli ufficiali previsti dal Regolamento (UE) n. 2017/625.

2) I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe degli OSA.

3. Registrazione: ambito di applicazione

1) Qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli OSA, ivi compresi i produttori primari e le aziende agricole, devono notificare al competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ai fini della registrazione, tutti gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e in cui si esegua una qualsiasi fase della produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di alimenti.

2) Sono escluse dall’obbligo di registrazione, nonché dall’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di fornitura diretta occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o agli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione a livello locale, o ai laboratori loro annessi, che riforniscono direttamente il consumatore finale. Rientrano in questa fattispecie, per esempio, la cessione di funghi e bacche o di piccoli quantitativi di frutta o verdura derivati da coltivazione privata.

3) Per “livello locale” si intende il territorio della Provincia autonoma di Bolzano e il territorio delle province contermini; il carattere “occasionale” della cessione presuppone che tale attività sia marginale rispetto a quella principale.

4) Gli OSA soggetti all’obbligo di notificazione ai fini della registrazione non devono effettuare una notificazione qualora, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore (p.es. registrazione delle aziende zootecniche già registrate nella relativa anagrafe provinciale o la registrazione delle aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine non animale qualora risultino già nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole).

5) Indipendentemente da ciò, l’OSA che, in aggiunta all’attività per la quale già dispone di registrazione, autorizzazione o nulla osta, desideri intraprendere un’attività ulteriore deve procedere alla registrazione della stessa.

6) Per quanto qui non espressamente disciplinato, per la vendita dei prodotti agricoli trova applicazione il Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10 e successive modifiche “Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli”.

4. Modalità di notificazione ai fini della registrazione

1) La notificazione ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, avviene in forma di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 s.m.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente. Il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

2) Presupposto per la notificazione è che al momento della segnalazione, sussistano i requisiti minimi in materia di igiene stabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre disposizioni pertinenti in funzione dell’attività svolta.

3) Il Servizio competente, verificata la completezza della documentazione trasmessa, registra immediatamente nell’anagrafe OSA l’impresa, senza che occorra un preventivo sopralluogo.

4) Eventuali richieste istruttorie dei competenti Servizi, legate alla notifica vengono trasmesse alle imprese dal SUAP esclusivamente con modalità telematica.

5) Le disposizioni in materia disciplinano le procedure di emergenza nel caso di mancato funzionamento degli strumenti e dei dispositivi informatici messi a disposizione dai SUAP e la gestione di allegati voluminosi.

5. Competenza territoriale

1) Il Comune territorialmente competente per le attività svolte in sede fissa è quello in cui si trova la sede operativa (sede dell’impianto, compresi laboratori o depositi) o, per le attività prive di stabilimento, quello dove ha sede legale la società o dove il titolare della ditta individuale ha la residenza. Per ogni sede operativa deve essere effettuata apposita notificazione.

2) L’attività di vendita ambulante itinerante su aree pubbliche viene registrata dal competente Servizio del Comprensorio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nell’ambito del quale si trova il laboratorio o il deposito o, in mancanza, ove si trova la sede legale della società o il titolare della ditta individuale ha la residenza. I singoli punti vendita non devono essere registrati.

3) L’impresa agricola che vende direttamente i propri prodotti nell’ambito del mercato contadino viene registrata dal competente Servizio del Comprensorio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in cui si trova la sede legale dell’impresa.

6. Casi particolari

1) Le imprese che trasportano alimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, sono OSA e devono effettuare la notificazione ai fini della registrazione tramite il SUAP ove l’impresa ha la sede operativa o nel caso di attività prive di stabilimento, quello dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale). Ai fini della presente disciplina sono imprese di trasporto sia quelle che svolgono attività di trasporto per conto terzi sia quelle che danno in noleggio automezzi adibiti al trasporto di alimenti.
Le imprese devono notificare la tipologia di attività di trasporto svolta. Non è necessaria la comunicazione dei dati relativi ai singoli automezzi utilizzati. Dovrà essere compilata l’apposita sezione della notifica ai fini della registrazione indicando le tipologie di automezzi utilizzate per il trasporto di alimenti (trasporto alimenti e bevande conto terzi: a) in cisterna a temperatura controllata; b) in cisterna a temperatura non controllata; c) in regime di temperatura controllata; d) non in regime di temperatura controllata). L’OSA deve tenere un elenco aggiornato delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa.
Non sono tenute a notificare l’attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente al fine del trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un’altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta, in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell’attività dell’impresa.

2) La preparazione e/o somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni culturali, politiche o religiose o di altro tipo non necessita di registrazione, ma deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi dell’Azienda Sanitaria; a tal fine il Comune competente inoltra per conoscenza all’Azienda Sanitaria, con modalità telematica, le autorizzazioni rilasciate per le manifestazioni temporanee.

3) Le imprese che forniscono il servizio di vendita di alimenti mediante apparecchi distributori automatici devono effettuare la notificazione ai fini della registrazione tramite il SUAP ove hanno la sede legale, con allegato un elenco delle postazioni dove i distributori sono collocati. Entro il mese di gennaio di ogni anno, deve essere trasmesso un elenco aggiornato di tutte le postazioni. In applicazione del principio di cui all’art. 5 D.Lgs. 222/2016, tale adempimento soddisfa l’obbligo di comunicare l’attivazione/cessazione delle singole postazioni.

4) Le imprese che operano nell’intermediazione commerciale di prodotti alimentari, anche senza manipolazione o stoccaggio degli stessi, sono imprese alimentari tenute, pertanto, alla notificazione ai fini della registrazione.

5) Sono, altresì, imprese alimentari soggette all’obbligo di registrazione, le imprese di vendita di prodotti alimentari per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione ivi compreso il commercio online (e-commerce).

7. Aggiornamento delle registrazioni

1) Gli OSA si assicurano che i Servizi competenti dispongano costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificando tra l’altro qualsivoglia cambiamento significativo di attività, tramite le apposite funzionalità SUAP.

2) Sono variazioni significative che devono essere notificate:

a. il sub ingresso;

b. la modifica della tipologia di attività;

c. la cessazione o la sospensione (esclusa quella stagionale).

8. Tariffe

1) Per ogni notificazione e aggiornamento è prevista la tariffa di Euro 20,00.

2) La tariffa non è dovuta per:

a. la notificazione di cessazione o sospensione dell’attività;

b. gli operatori della produzione primaria per tutte le attività che rientrano nella produzione primaria. Nel caso di attività non riconducibili alla produzione primaria, soggette a registrazione, deve essere corrisposta la tariffa di cui al punto 1).

9. Modulistica

1) La modulistica aggiornata è disponibile attraverso lo sportello SUAP.

 

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