Dopo l’articolo 11, lettera B, comma 11 viene aggiunto il seguente comma 12:
“12. Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell’art. 9/ter è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 7,26 (sette//26). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo alla data di attivazione della medicina di gruppo indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione del documento è avvenuta entro il 15 del mese precedente.
13. Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di rete ai sensi dell’articolo 9/quater è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 4,87 (quattro//87). Il pagamento della quota avverrà a cadenza mensile a partire dal mese successivo dalla data di attivazione della medicina di rete indicata nel documento trasmesso al Comprensorio Sanitario, se la trasmissione avviene entro il 15 del mese precedente.
14. I compensi per la medicina di rete e la
medicina di gruppo non sono cumulabili.”