Dopo il comma 6 dell’articolo 7 dell’Accordo integrativo Provinciale viene aggiunto il seguente comma 7:
“7. Al medico con incarico a tempo determinato di cui al comma 4 vengono corrisposte oltre alla quota capitaria di cui all’articolo 59 lettera A, comma 1, anche le quote variabili e le indennità previste degli accordi collettivi vigenti ACN e AIP ove il medico possegga i requisiti e partecipi alle attività previste.”