Dopo l’articolo 9/bis è aggiunto il seguente articolo 9/ter:
“Articolo 9/ter (Medicina di gruppo)
1. Con riferimento al comma 1 lettera b)
dell’articolo 9 vengono introdotte, all’interno delle AFT e su base volontaria, le associazioni professionali costituiti da soli medici definite medicina di gruppo. Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni, i medici di medicina generale possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:
- l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
- l'accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla medicina di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione nei modi più idonei anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
- del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l’attività di medico di medicina generale anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di medico di medicina generale, nonché i medici che svolgono attività libero professionale fino a 5 ore settimanali.
- la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici, collocati nello stesso edificio, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti nella sede principale della medicina di gruppo;
- del gruppo fanno parte non meno di due e non più di otto medici di medicina generale;
- ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
- ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario, della libera scelta da parte dell'assistito e rispettando la normativa sulla riservatezza dei dati. I pazienti iscritti presso i medici facenti parte del gruppo possono rivolgersi per i propri bisogni assistenziali a qualsiasi medico del gruppo;
- la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana, ove il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulanti, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana, fermo restando le disposizioni sugli obblighi di copertura oraria ed apertura degli studi medici previsti dall’ACN e dall’AIP e quelli derivanti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 6 febbraio 2018 riguardante l’attivazione delle AFT;
- in ogni caso deve essere assicurata la presenza nello studio per almeno quattro ore al giorno nel caso di due medici, sei ore nel caso di tre medici e otto ore nel caso di quattro o più medici. La presenza dei medici in studio così come le ore di apertura dello stesso, devono essere distribuite equamente tra la fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e la fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 20.00. Inoltre, per due volte la settimana la medicina di gruppo garantisce la chiusura non prima delle ore 19.00;
- a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
- non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo, senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un’altra scelta nello stesso ambito territoriale;
- la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.
2. Ai fini del riconoscimento economico, i medici facenti parte del gruppo devono trasmettere al Comprensorio Sanitario di riferimento ed al referente AFT un documento, da essi firmato, recante le modalità di svolgimento dell’associazionismo medico e la garanzia dei requisiti minimi previsti dal comma 1. Il documento va trasmesso entro 15 giorni dalla data di attivazione della medicina di gruppo.
3. I compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrisposti nella misura di cui all’articolo 11, lettera B, comma 12.”