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z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio

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1)
Pubblicato nel supplemento 8 del B.U. 26 settembre 2019, n. 39.

Art. 28  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) L’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4/bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario)

1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

  1. che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
  2. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;
  3. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.

3. La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.

4. La Commissione conciliativa è nominata, a seguito di avviso pubblico di selezione, dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

  1. una/un presidente, scelta/scelto fra i magistrati giudicanti, anche a riposo, della giustizia ordinaria o amministrativa o fra i funzionari pubblici, anche a riposo, con esperienza pluriennale in diritto civile o processuale civile;
  2. un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto fra:
    1. docenti universitari, anche a riposo;
    2. dirigenti medici, anche a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici;
    3. dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni;
  3. un’avvocata/un avvocato, scelta/scelto tra gli iscritti a un Ordine degli avvocati.

5. La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.

6. In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.

7. Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.

8. La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.”

(2) L’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 46/bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico)

1. Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il collegio tecnico.

2. L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.

3. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. L’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti:

  1. verifica annualmente i risultati gestionali delle/dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura, all'adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; inoltre, verifica annualmente l'efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite;
  2. provvede alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari al termine dell’incarico di dirigenza di unità organizzativa, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;
  3. propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;
  4. monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;
  5. comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria nonché alla Corte dei Conti;
  6. esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria;
  7. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi;
  8. valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
  9. promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  10. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria;
  11. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sanitaria;
  12. verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria.

5. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

6. Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

7. L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni.

8. Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

9. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

10. Il collegio tecnico provvede, al termine dell’incarico di dirigenza di unità organizzativa, alla valutazione pluriennale delle/dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua.

11. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche.”

(3) Dopo il comma 5/ter dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/quater. Le disposizioni di cui ai commi 5/bis e 5/ter si applicano anche ai profili professionali della dirigenza sanitaria non medica.”

(4) La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione conciliativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 54.280,00 euro per l’anno 2019, in 54.719,20 euro per l’anno 2020 e in 55.164,99 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

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