(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.
3. L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento.”
(2) La lettera c) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituita:
“c) esamina i bilanci di previsione, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;”.
(3) Nel testo tedesco della lettera e) del comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, la parola: “Akte” è sostituita dalla parola: “Maßnahmen”.
(4) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito: “Per ogni presidio di cui all’Art. 24, ad un medico è trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero.”
(5) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: “Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero.”