(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta alla Ripartizione provinciale Salute entro il 31 agosto di ogni anno una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta il programma dettagliato per gli anni successivi che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, è approvato dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari.
5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta entro il 31 agosto di ogni anno alla Ripartizione provinciale Salute una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo corredata da una previsione triennale. I programmi annuali devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario provinciale e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Salute. Entro il 30 novembre del medesimo anno l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige presenta programmi per gli anni successivi, che, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, sono approvati dalla Giunta provinciale con contestuale assegnazione all’Azienda Sanitaria dei fondi necessari. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che possono anche avere una valenza pluriennale.”