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Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio

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1)
Pubblicato nel supplemento 8 del B.U. 26 settembre 2019, n. 39.

Art. 23 (Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

“4. Lo strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale, che contiene il piano delle performance ed è coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio.

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il direttore generale dell’Azienda Sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all’assessora/all’assessore alla salute.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio preventivo economico annuale.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, le parole: “entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono,” sono soppresse.

(5) La rubrica del capo III della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituita: “Capo III – Risultati di esercizio”.

(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio di esercizio.”

(7) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/ter (Relazione sulla performance)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l’Azienda Sanitaria invia alla Ripartizione provinciale Salute la relazione sulla performance la quale illustra il grado di raggiungimento nell’anno precedente degli obiettivi fissati nel piano generale triennale e nel programma operativo annuale.

2. La Ripartizione provinciale Salute redige parere motivato sulla relazione e trasmette i documenti alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che deve avvenire entro il 10 luglio.

3. La valutazione dei vertici aziendali, sia ai fini della loro riconferma sia per l’erogazione della retribuzione di risultato, avviene tenendo conto del contenuto della relazione sulla performance e del relativo parere.”

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