(1) La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) l’orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali;”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “della maggiore anzianità di servizio e”.
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. I criteri e le modalità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di infanzia con idoneità sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”
(4) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la parola: “Zusatzvoraussetzungen” è sostituita dalla parola: “Zugangsvoraussetzungen”.
(5) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Nella graduatoria per il profilo professionale ‘collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica’ può essere inserito anche il personale con i seguenti titoli di studio o professionali:
- un corso di laurea almeno triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) oppure un titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
- diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale almeno triennale per ‘educatore/educatrice nel convitto e nel lavoro giovanile’ oppure per ‘educatore/educatrice per persone disabili’;
- titoli di studio o professionali che costituiscono requisiti di accesso per il profilo professionale ‘insegnante della scuola di infanzia’.”
(6) Il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”
(7) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti.”
(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 330.000,00 euro per l’anno 2019, 1.320.000,00 euro per l’anno 2020 e 1.320.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.