(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) cura la trattazione dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale e la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. In caso di assenza o impedimento del direttore generale/della direttrice generale le sue funzioni sono esercitate dal vicedirettore generale/dalla vicedirettrice generale.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “iscritti i dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte le persone”.
(4) Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.
(5) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: “iscritti fino a 80 dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte fino a 80 persone”.
(6) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “iscritti fino a 250 dipendenti” sono sostituite dalle parole: “iscritte fino a 250 persone”.
(7) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“c) nella sezione C possono essere iscritte fino a 80 persone che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell’infanzia.”
(8) Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5/bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.”
(9) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: “sei” è sostituita dalla parola “quattro”.
(10) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Per la determinazione dell’anzianità minima di servizio richiesta per partecipare alla selezione le varie tipologie di esperienza professionale nel settore pubblico e in quello privato sono valutate cumulativamente.”
(11) Dopo l’articolo 17/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17/ter (Iscrizione nella sezione C dell’albo)
1. Nella sezione C vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Il bando indica la sede della direzione della scuola professionale, di musica o del circolo di scuola dell’infanzia da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti ai sensi dell’articolo 14, comma 4. Se entro due anni dall’iscrizione nell’albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di scuola professionale, di musica o di circolo di scuola dell’infanzia esse sono cancellate d’ufficio dall’albo.”
(12) Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: “comando” sono aggiunte le seguenti parole: “o di aspettativa con incarico”.
(13) Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole “e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa” sono soppresse.
(14) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19/bis (Reggenza temporanea di strutture dirigenziali)
1. Una struttura dirigenziale vacante può essere temporaneamente ricoperta mediante incarico di reggenza temporanea per garantire continuità allo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di competenza.
2. L’incarico di reggenza può essere conferito a dipendenti provinciali di ruolo, in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di selezione per l’iscrizione rispettivamente alle sezioni A, B oppure C dell’albo di cui all’articolo 15.
3. La durata dell’incarico di reggenza è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura tramite concorso della struttura dirigenziale vacante. Di regola tale durata non può superare i sei mesi; in caso di comprovata necessità essa può eventualmente essere prorogata su motivata richiesta del diretto/della diretta superiore.
4. Per la partecipazione alle procedure di selezione per la copertura di una direzione di ripartizione, in sede di calcolo del periodo minimo di servizio viene computato anche il servizio prestato come dirigente reggente, a condizione che la persona abbia conseguito l’idoneità per la nomina a direttrice/direttore di ufficio.
5. Le posizioni dirigenziali coperte con reggenze devono essere coperte definitivamente entro due anni dall’entrata in vigore del presente articolo.”
(15) Nel numero 31 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la lineetta “- quote latte” è sostituita dalla lineetta “- agricoltura sociale”.