(1) Il comma 7 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare ore straordinarie, nel limite stabilito anche per i dirigenti di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e per il segretario personale, di 40 ore mensili.”
(2) Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, il numero “12” è sostituito dal numero “17”.
(3) Nel comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è soppresso l’ultimo periodo.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 225.363,79 euro per l’anno 2019, in 225.363,79 euro per l’anno 2020 e in 225.363,79 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.