(1) Il sostegno e l’accompagnamento delle alunne e degli alunni in situazione di handicap in caso di attività extrascolastiche è compito di tutto il personale accompagnatore. Le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione sono coinvolti nella pianificazione delle attività extrascolastiche.
(2) Per il calcolo delle mezze giornate delle attività extrascolastiche di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), le attività extrascolastiche di durata non inferiore a sei ore nell’arco di una giornata corrispondono a due mezze giornate. Le ore dell’orario personale di lavoro in tal caso sono considerate comunque come rese.
(3) Per l’accompagnamento nelle attività extrascolastiche che superano i limiti di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) è richiesto il consenso del personale. A tal fine la scuola utilizza le risorse a sua disposizione. Per il calcolo delle ore straordinarie in attività extrascolastiche della durata di più giorni, oltre i limiti di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), si prendono in considerazione per ogni giorno 13 ore di lavoro detratte le ore dell’orario individuale di lavoro di tale giornata. In caso di aumento temporaneo del rapporto di lavoro a tempo pieno, al posto dell’orario individuale di lavoro viene utilizzato il teorico giornaliero delle relative giornate.
(4) La pianificazione e lo svolgimento delle attività extrascolastiche della durata di più giorni deve avvenire in modo tale che alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione sia garantita una pausa giornaliera di complessivamente 11 ore. Collaboratrici e collaboratori, che in base alle necessità devono dormire durante la notte tra le ore 22:00 e le ore 06:00 nella stessa stanza delle alunne e degli alunni assistiti, ricevono un pagamento per servizio di reperibilità equivalente a 2 ore di lavoro straordinario a notte per questa disponibilità. Il tempo di assistenza svolto effettivamente durante tale reperibilità viene riconosciuto come tempo di lavoro.
(5) Qualora in attività extrascolastiche della durata di più giorni non possa essere rispettato il giorno di riposo settimanale, alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione spetta un giorno di riposo compensativo immediatamente dopo la fine dell’attività extrascolastica.
(6) In caso di motivi documentati e riconosciuti le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione possono essere esonerati dalla dirigente preposta risp. dal dirigente preposto dall’accompagnamento in attività extrascolastiche della durata di più giorni.