(1) Al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che presta servizio effettivo nell’arco dell’anno scolastico per non meno di 210 giorni, il contratto di lavoro è prorogato fino al termine dell’anno formativo. Sono considerati servizio effettivo anche i periodi di assenza utili ai fini della progressione economica o del trattamento di quiescenza.
(2) Per i mesi di luglio e agosto, per la determinazione della retribuzione, è assegnato al personale un carico orario settimanale calcolato in base alla media dei rapporti di lavoro nel relativo anno scolastico, in proporzione ad un incarico annuale a tempo pieno.
(3) Al personale con incarico a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 210 giorni, ma comunque non inferiore a 30 giorni, il congedo ordinario ed il periodo di riposo spettano in proporzione. In caso di mancato godimento del congedo ordinario per scadenza del rapporto di lavoro per i corrispondenti giorni spettano, nei casi previsti ed ammissibili, il compenso giornaliero in godimento per classi e scatti e l’indennità integrativa speciale, aumentati del 25 per cento. Non compete alcun compenso per il mancato godimento dei giorni di riposo non fruiti.