(1) Le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione sono tenuti ad accompagnare le alunne e gli alunni a loro assegnati alle attività d’esame fino a 25 ore annue. Il tempo occorrente al personale per la preparazione degli esami e riconosciuto dal/dalla competente dirigente, è considerato quale attività d’esame. Le ore di lezione non effettuate dal personale perché impegnato in attività di esame sono considerate comunque come effettuate, non sono, però, dedotte dal contingente delle 25 ore.
(2) Ai collaboratori ed alle collaboratrici all’integrazione che accompagnano alunne ed alunni negli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione spetta lo stesso trattamento aggiuntivo e la stessa indennità forfettaria spettante ai relativi membri delle commissioni.