1. Per i sentieri inseriti nell’elenco provinciale, di cui all’articolo 3 della Convenzione vengono impiegati i seguenti elementi segnaletici: le tabelle segnavia e la segnaletica intermedia. Le tabelle segnavia e la segnaletica intermedia sono di esclusiva competenza dei gestori die sentieri di cui all’articolo 2, comma 4, della Convenzione. Gli elementi segnaletici delle presenti direttive non possono essere usati per scopi privati.