In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 59 (Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“2. La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“6. I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi.“

(3) L’articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“Art. 7 (Commissioni di esame)

1. La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame per ogni abilitazione di cui all’articolo 3.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:

  1. qualificazione di direttore di scuola di sci;
  2. qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;
  3. specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;
  4. specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini;
  5. specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;
  6. specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere;
  7. specializzazione per l’insegnamento del freeride;
  8. specializzazione per l’insegnamento del freestyle.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1/bis Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b).”

(6) Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, le parole: “, della sede” sono sostituite dalle parole: “e del numero della partita IVA, della sede fiscale”.

(7) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 19, e successive modifiche, la parola: “Fremdenverkehrsorganisation“ è sostituita dalla parola: “Tourismusorganisation“.

(8) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI
ActionActionTUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA
ActionActionIGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO
ActionActionECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
ActionActionArt. 54 (Modifiche della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”)
ActionActionArt. 55 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 56 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori”)
ActionActionArt. 57 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, “Disciplina di professioni turistiche”)
ActionActionArt. 58 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)
ActionActionArt. 59 (Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
ActionActionArt. 60 (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE
ActionActionABROGAZIONE DI NORME
ActionActionNORME FINALI
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico