(1) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“2. La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“6. I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi.“
(3) L’articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“Art. 7 (Commissioni di esame)
1. La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame per ogni abilitazione di cui all’articolo 3.”
(4) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:
- qualificazione di direttore di scuola di sci;
- qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;
- specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;
- specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini;
- specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;
- specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere;
- specializzazione per l’insegnamento del freeride;
- specializzazione per l’insegnamento del freestyle.”
(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è inserito il seguente comma:
“1/bis Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b).”
(6) Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, le parole: “, della sede” sono sostituite dalle parole: “e del numero della partita IVA, della sede fiscale”.
(7) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 19, e successive modifiche, la parola: “Fremdenverkehrsorganisation“ è sostituita dalla parola: “Tourismusorganisation“.
(8) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro.”