(1) Nel comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici” sono sostituite dalle parole: “presso un’agenzia di viaggio o un’organizzazione turistica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15”.
(2) Nel comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l’azienda di cura e l’azienda di soggiorno e turismo,” sono sostituite dalle parole: “le organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,”.
(3) Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “All’Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo” sono sostituite dalle parole: “All’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,”.