(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis
1. In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Beni culturali adotta i necessari provvedimenti per la progettazione e realizzazione di ricerche e studi sui beni culturali architettonici, artistici e archeologici, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale collettivo.
2. La Ripartizione sostiene le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti a tali ricerche e studi, nonché le spese per le relative manifestazioni.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 11.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.