(1) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, è così sostituito:
“5. Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza delle lingue straniere. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.”
(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:
“8. Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.
9. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”