(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”
(3) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, le parole: “, sussidi e premi” sono soppresse.
(4) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:
“1. Per le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”
(5) L’articolo 7 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:
“Art. 7 (Anticipazioni)
1. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”