1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici nonché dagli articoli 3, comma 2, 26, comma 6, e 28, comma 4, dei presenti criteri, l’aiuto è revocato nei seguenti casi:
a) qualora i beneficiari abbiano realizzato iniziative diverse da quelle ammesse;
b) qualora, in caso di aiuto già concesso, il beneficiario cessi l’attività prima della scadenza del termine di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e).
2. La violazione, accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca del 50 per cento dell’aiuto.
3. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può rinunciare alla revoca dell’aiuto se la violazione degli obblighi è riconducibile a un caso, quale incidente, malattia o decesso, che pregiudica gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale.
4. Non si procede altresì alla revoca degli aiuti nei casi di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, purché gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale e a condizione che il/la subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri di attuazione.
5. La revoca dell’aiuto è disposta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.