1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad aiuto e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione.
2. Nell’ambito dei controlli l’ufficio competente può verificare l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse ad aiuto, la presenza di prototipi, modelli e documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni in esame. Ove necessario, l’ufficio competente può consultare altri uffici dell’Amministrazione provinciale.
3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad aiuto, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio competente ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
4. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’aiuto; in caso contrario l’aiuto può essere revocato.