1. La concessione degli aiuti comporta per i beneficiari l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) i beneficiari sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente al progetto ammesso ad aiuto; sono ammissibili variazioni purché non alterino in misura rilevante il progetto;
b) le imprese che hanno ottenuto un aiuto devono informare per iscritto l’ufficio competente dell’eventuale alienazione di prototipi o brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà industriale, con indicazione dei relativi ricavi ottenuti fino a due anni dopo la erogazione dell’aiuto; in tal caso l’ufficio competente procede alla rideterminazione dell’aiuto e provvede alla conseguente richiesta di restituzione dell’importo impropriamente erogato;
c) i beneficiari degli aiuti devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari;
d) i beneficiari degli aiuti devono fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 della legge;
e) i beneficiari degli aiuti devono mantenere l’unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell’aiuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7.