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j) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 171)
Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2020, n. 20.

Art. 6 (Parcheggi pubblici)

(1) Per l’individuazione di parcheggi pubblici vale l’indice di pianificazione di 2,5 m²/abitante. I parcheggi pubblici sono aperti al pubblico e servono per scopi pubblici. Gli operatori privati devono soddisfare autonomamente le proprie esigenze di parcheggio ai sensi dell’articolo 7.

(2) Per i centri storici e per i comuni con un alto numero di pernottamenti turistici, un’alta percentuale di pendolari o con forti flussi di turismo giornaliero vanno previste, in caso di comprovato fabbisogno, ulteriori possibilità di parcheggio.

(3) Almeno la metà delle aree di cui ai commi 1 e 2 deve essere destinata al parcheggio di mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in car sharing e veicoli elettrici, biciclette elettriche e biciclette non motorizzate, e deve offrire la possibilità di collegamento a stazioni di ricarica elettrica.

(4) Al fine di raggiungere o mantenere un’elevata qualità di vita nelle aree insediabili è auspicabile trasferire i parcheggi pubblici per autoveicoli dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o multipiano, qualora i concetti di traffico alternativi, quali i sistemi di condivisione, non offrano soluzioni adeguate.

(5) I parcheggi pubblici per autoveicoli devono essere collocati preferibilmente in prossimità di nodi intermodali quali strutture Park & Ride, fermate dei mezzi pubblici e simili, ed essere in ogni caso combinati con parcheggi per biciclette facilmente accessibili e sicuri e, ove possibile, con stazioni per il noleggio di biciclette.

(6) Se non sono sotterranei o multipiano, i parcheggi pubblici devono essere dotati di una pavimentazione permeabile inerbita o di canalette filtranti inerbite in grado di assicurare l’infiltrazione superficiale delle acque meteoriche.

(7) Per un utilizzo razionale dei parcheggi pubblici esistenti devono essere adottati adeguati sistemi di gestione.

(8) I comuni con più di 20.000 abitanti devono dotarsi di un deposito attrezzato per la rimessa degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la individuazione nei piani comunali di apposite aree destinate alla loro realizzazione.

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