1. Le domande di contributo devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.
2. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Alle domande va allegata la seguente documentazione:
a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese; devono essere indicate le ore di lavoro e il relativo costo unitario;
b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione nonché delle ricadute e degli effetti;
c) un cronoprogramma delle spese, per iniziative, la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, massimo tre anni;
d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.
4. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.
5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.
6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’ indirizzo ufficiale dello stesso.