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Delibera 29 agosto 2017, n. 929
Criteri per la concessione di agevolazioni per enti cooperativi - Revoca della Delibera della Giunta Provinciale n. 110/2007

Allegato

Criteri di attuazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 - Agevolazioni per enti cooperativi

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni a favore di enti cooperativi, finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, e successive modifiche.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di aiuti de minimis, in conformità ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 (per gli investimenti in ambito agricolo) della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 e L 352/9 del 24 dicembre 2013.

3. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, disposte da norme statali, regionali, provinciali o comunali o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici a valere sugli stessi costi.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni le società cooperative ed i loro consorzi, iscritti al registro degli enti cooperativi della Provincia di Bolzano che svolgono la loro attività prevalentemente in provincia di Bolzano.

2. Sono escluse le cooperative edilizie di abitazione e per la costruzione di parcheggi, nonché le casse rurali e i Consorzi di garanzia fidi (Confidi).

Art. 3
Obblighi

1. Nella domanda va dichiarato che per le medesime iniziative e spese ammissibili non è stata presentata domanda di agevolazione ad altri enti o istituzioni pubbliche.

Art 4
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 10 per cento delle iniziative agevolate.

2. Le domande da sottoporre a controllo vengono individuate mediante sorteggio, secondo il principio di casualità, da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate.

5. Il controllo è volto anche ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato documenti falsi o rilasciato dichiarazioni mendaci, inesatte od incomplete, e può essere effettuato:

a) tramite sopralluoghi e ispezioni;

b) mediante richiesta di ulteriore idonea documentazione.

6. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

7. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente tutta la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 5
Revoca

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione è revocata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri e deve essere restituita all’amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria maturati dalla data della liquidazione.

2. La violazione accertata dalle strutture competenti delle disposizioni in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro comporta la revoca dell'intera agevolazione.

Capo II
Sussidi per la costituzione di una nuova cooperativa

Art. 6
Spese ammissibili

1. Per spese ammissibili si intendono le spese effettivamente sostenute per la costituzione della cooperativa.

2. Rientrano tra tali spese: spese notarili inerenti l’atto costitutivo, le relative tasse, consulenze per la formulazione dell’atto costitutivo, spese per la prima attivazione della casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

3. L'importo massimo ammissibile è pari ad 5.000,00 euro.

4. Sono escluse le prestazioni delle associazioni di rappresentanza.

5. L’imposta sul valore aggiunto può essere ammessa come spesa agevolabile, se il beneficiario non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto e quest’ultima rappresenta un fattore di costo.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di sussidio devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. Le domande di sussidio vanno inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

3. Alle domande va allegata la seguente documentazione in formato PDF:

a) documenti di spesa: fatture e note spese. Qualora tale documentazione di spesa fosse redatta in forma sintetica, deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi, la cui somma costituisce l’importo totale. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente;

b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni.

4. Le domande devono essere presentate entro un anno dalla costituzione della cooperativa o del consorzio.

5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’ indirizzo ufficiale dello stesso.

Art. 8
Misura del sussidio

1. Il sussidio è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Capo III
Contributi per lo sviluppo ed il consolidamento delle cooperative

Art. 9
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese; devono essere indicate le ore di lavoro e il relativo costo unitario;

b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione nonché delle ricadute e degli effetti;

c) un cronoprogramma delle spese, per iniziative, la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, massimo tre anni;

d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

4. È ammessa la presentazione di più domande all’anno.

5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’ indirizzo ufficiale dello stesso.

Art. 10
Iniziative ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a) attività di consulenza per avviare una nuova attività, potenziare lo sviluppo della cooperativa in termini di presenza sul mercato, aumenti di produttività, ottimizzazione dei processi organizzativi e gestionali, miglioramento delle tecnologie di produzione e commercializzazione, ricerche di mercato, sviluppo di sistemi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

b) corsi di formazione non obbligatori del personale, dei soci e degli amministratori che operano regolarmente nella cooperativa richiedente;

c) corsi di formazione obbligatoria del personale. Sono finanziati solo i corsi per le cooperative nei primi tre anni dalla costituzione;

d) studi di fattibilità e accompagnamento tecnico-gestionale e organizzativo nella fase di avvio dell'attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attinenti all’attività aziendale svolta dal richiedente.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi di relatrici/relatori, consulenti, esperte/esperti esterni che offrono servizi specializzati rientranti nelle iniziative di cui all’articolo 10;

b) costi di strutture di ricerca, università, enti, associazioni e altri organismi pubblici e privati;

c) spese per affitto locali, traduzione simultanea e materiale didattico;

d) spese per l’iscrizione e la partecipazione a progetti di formazione.

2. Per ciascuna iniziativa è ammissibile una spesa minima pari a 2.500,00 euro e una spesa massima pari a 60.000,00 euro.

3. Per relatrici e relatori, consulenti, esperte e esperti il costo orario massimo ammissibile è di 85 euro all’ora, IVA esclusa; qualora il servizio sia svolto dalle Centrali cooperative, il costo orario massimo ammissibile è pari a 45 euro all’ora, IVA esclusa; il rimborso delle spese viaggio, vitto e alloggio è calcolato in base alle tariffe fissate dall’amministrazione provinciale.

4. Per la frequenza di corsi di formazione esterni la spesa massima ammessa è pari a 800 euro a giornata ed a persona.

5. Per una spesa presentata superiore ad 30.000,00 euro, ai fini della concessione del contributo è necessario avere alle proprie dipendenze almeno 10 addetti (misurati in unità lavorative annue) e di aver avuto ricavi da vendite e prestazioni di almeno 150.000,00 euro [voce A 1) del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice Civile] nell’esercizio finanziario precedente a quello della presentazione della domanda.

Art. 12
Spese non ammissibili

1. Non sono ammessibili le seguenti spese:

a) costi del personale, vitto e alloggio delle persone partecipanti ai corsi di formazione;

b) tutte le immobilizzazioni materiali: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc.;

c) immobilizzazioni immateriali: pubblicità, diritti di brevetto e utilizzazione dell´ingegno, software, concessioni, licenze, marchi e diritti simili e avviamento;

d) spese di gestione ordinaria della cooperativa, ovvero quelle riconducibili al funzionamento della cooperativa;

e) imposta sul valore aggiunto, se non costituisce un costo per i richiedenti;

f) spese per corsi di formazione già finanziati dalla Provincia o altro ente pubblico;

g) spese per lo sviluppo di sistemi di qualità e di certificazione;

h) iniziative pubblicitarie, compreso il materiale informativo e di comunicazione;

i) spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.

2. Sono inoltre esclusi dal contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra una cooperativa e i suoi amministratori/amministratrici ovvero i suoi soci/socie, i loro coniugi, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado oppure fra una cooperativa e le società associate o collegate o fra società distinte se vi fanno parte gli stessi soci/socie o amministratori/amministratrici.

Art. 13
Percentuali di contribuzione

1. Per iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) ed d) è previsto un contributo fino al 50 per cento della spesa ammessa.

2. Per iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), è previsto un contributo fino al 30 per cento della spesa ammessa.

Art. 14
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più rate, dietro presentazione dei documenti di spesa, muniti di regolare quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. I documenti di spesa devono essere intestati alla persona richiedente.

2. Deve essere presentata una relazione firmata dal/dalla legale rappresentante, contenente una descrizione dell’iniziativa realizzata, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e, nel caso di corsi di formazione, l’elenco o registro delle presenze. Va presentato anche ove presente, il materiale idoneo a dimostrare l’avvenuta effettuazione dell’iniziativa, i risultati degli studi, delle ricerche, delle indagini effettuate, il materiale informativo realizzato.

3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro luglio dell’anno successivo a quello di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso inutilmente tale termine, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato e ridotto d'ufficio in proporzione secondo la percentuale già concessa.

5. Eventuali variazioni del programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

6. In fase di rendicontazione può essere autorizzata la compensazione tra voci preventivate e voci rendicontate, purché i cambiamenti siano funzionali alla corretta esecuzione dell’iniziativa e siano comunque rispettati i limiti di spesa e di contribuzione previsti.

Art. 15
Entrata in vigore

1. I presenti criteri entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno della loro entrata in vigore e alle domande giacenti e inevase.

 

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