1. La domanda di contributo deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.
2. La domanda di contributo con la documentazione allegata deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
3. Alle domande va allegata la seguente documentazione:
a) preventivi di spesa o distinta dettagliata delle spese; devono essere indicate le ore di lavoro ed il relativo costo unitario;
b) descrizione dell’iniziativa, con indicazione degli obiettivi, dei tempi di realizzazione nonché dei concreti effetti e delle conseguenze;
c) un cronoprogramma delle spese, per quelle iniziative, la cui realizzazione si svolge in un arco temporale pluriennale massimo di tre anni;
d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.
4. Possono essere presentate più domande all’anno.
5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.
6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’indirizzo ufficiale dello stesso.