1. Sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei contributi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Sono, inoltre, sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo mira a verificare l’effettiva realizzazione e la regolare esecuzione delle iniziative agevolate.
5. ll controllo è volto, inoltre, a verificare che i beneficiari non abbiano presentato documenti falsi o rilasciato dichiarazioni mendaci, inesatte od incomplete, e può essere effettuato:
a) tramite sopralluoghi e ispezioni;
b) mediante richiesta di ulteriore idonea documentazione.
6. Per l’effettuazione dei controlli l’ufficio provinciale competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
7. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente tutta la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.