1. La domanda di liquidazione con la documentazione di spesa deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione. La liquidazione dei contributi avviene in un’unica soluzione o in più rate.
2. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dall’ufficio competente, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF:
a) documenti di spesa: fatture e note spese relative alle iniziative approvate ed emesse dopo l’inoltro della domanda di contributo e prospetto delle spese sostenute relative al personale interno firmato dal/dalla legale rappresentante; se tale documentazione è redatta in forma sintetica, essa deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le singole fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi unitari, la cui somma costituisce l’importo totale. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente;
b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni;
c) relazione firmata dal/dalla legale rappresentante, contenente una descrizione dell’iniziativa realizzata, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e, nel caso di corsi di formazione, l’elenco o registro delle presenze;
d) ove presente, il materiale idoneo a dimostrare l’avvenuta effettuazione dell’iniziativa, i risultati degli studi, delle ricerche, delle indagini effettuate, il materiale informativo realizzato. Sul materiale citato deve essere visibile il logo della Provincia, pena la riduzione del contributo di 10 (dieci) punti percentuali;
e) ove presenti, l’indicazione delle entrate conseguite in relazione al progetto.
3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro luglio dell’anno successivo a quello di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso inutilmente tale termine, il contributo viene revocato. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato e ridotto d'ufficio in proporzione secondo la percentuale già concessa.
5. Eventuali variazioni al programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente e preventivamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
6. In fase di rendicontazione può essere autorizzata la compensazione tra voci preventivate e voci rendicontate, purché i cambiamenti siano funzionali alla corretta esecuzione dell’iniziativa e siano comunque rispettati i limiti di spesa e di contribuzione previsti.
7. Nel caso di iniziative finanziate interamente dalla Provincia, la paternità della stessa così come tutti i diritti ad essa eventualmente collegati rimangono in capo all’amministrazione provinciale.
8. La somma tra le entrate conseguite ed il contributo di cui ai presenti criteri non può superare il totale dei costi dell’iniziativa, altrimenti il contributo viene ridotto fino alla copertura dei costi.