1. I presenti criteri determinano le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, per i quali la Provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, di acquisto o di locazione finanziaria nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili, in esecuzione dell’articolo 20/bis, comma 1/bis, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.