1. Nel caso di rimborso delle spese per attrezzature ad uso sanitario, l’investimento agevolato è soggetto a un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene, a favore delle residenze per anziani.
2. Per un’eventuale alienazione o cambio di destinazione dell’investimento di cui al comma 1, è necessaria l’autorizzazione dell’assessora/dell’assessore provinciale competente.
3. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto, il rimborso concesso deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, tenuto conto del periodo di effettivo utilizzo del bene per le residenze per anziani.