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Delibera 4 luglio 2017, n. 742
Criteri per il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle residenze per anziani (modificata con delibera n. 346 del 20.04.2021)

ALLEGATO A

Criteri per il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle residenze per anziani

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri determinano le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, per i quali la Provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, di acquisto o di locazione finanziaria nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili, in esecuzione dell’articolo 20/bis, comma 1/bis, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare del rimborso le istituzioni e gli enti pubblici e privati (di seguito denominati “istituzioni”) competenti per statuto della gestione di residenze per anziani accreditate, che dispongono della prevista idoneità di legge al funzionamento.

2. È possibile accedere al rimborso delle spese di cui all’articolo 3 anche in caso di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani accreditate ovvero di nuove costruzioni; in quest’ultimo caso la residenza per anziani deve essere accreditata entro un anno dall’apertura.

Articolo 3
Spese ammissibili

1. Sono rimborsabili le spese per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti e altri beni mobili ad uso sanitario necessari all’assistenza sanitaria degli/delle ospiti delle residenze per anziani. Il rimborso può riguardare esclusivamente l’acquisto o la locazione finanziaria di prodotti autorizzati dalla Giunta provinciale, nonché i relativi ricambi incorporati. Il rimborso per singolo prodotto, comprensivo di eventuali accessori, non può superare gli importi massimi previsti dalla Giunta provinciale; le spese che non superano l’importo massimo previsto per il relativo prodotto vengono rimborsate per intero.

2. Il rimborso è concesso in forma annuale, oppure pluriennale in caso di ampliamento o di nuova costruzione; in caso di ristrutturazione il rimborso è concesso in forma annuale o pluriennale, a seconda dell’entità dell’importo.

Articolo 4
Spese non ammissibili

1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una spesa per la quale viene presentata domanda di rimborso, non può essere rimborsata se dichiarata deducibile.

2. Non sono ammissibili spese per le quali sia già stata presentata, in qualsiasi forma, domanda di agevolazione o vantaggio economico, comunque denominato, presso un altro ufficio provinciale o un altro ente pubblico.

3. Le spese per l’acquisto di materiale di consumo e di prodotti monouso non vengono rimborsate.

Articolo 5
Presentazione della domanda

1. La domanda di rimborso deve essere compilata sul modello predisposto dall’ufficio competente e va presentata entro i termini indicati ai commi 2 o 3, secondo una delle seguenti modalità:

a) invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo senioren.anziani@pec.prov.bz.it e sottoscritta con firma elettronica digitale;

b) invio per e-mail all’indirizzo ufficio.anziani@provincia.bz.it, e sottoscritta con firma digitale;

c) salvata su supporto digitale (CD/DVD o chiavetta USB) e presentata all’ufficio competente entro il termine prestabilito, se le modalità di cui alle lettere a) e b) non risultano possibili.

In tutti i casi, sia la domanda che gli allegati devono essere corredati di firma digitale.

2. In caso di gestione ordinaria di residenze già accreditate, la domanda di rimborso delle spese di cui all’articolo 3 deve essere presentata all’ufficio competente, prima dell’effettuazione delle spese stesse, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. In caso ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani accreditate oppure di nuova costruzione, per i quali è prevista l’erogazione di rimborsi pluriennali, la domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio competente entro il 31 ottobre precedente all’anno di riferimento del rimborso.

4. La domanda riferita a nuove costruzioni, ristrutturazioni o ampliamenti deve contenere la data di inizio dei lavori e tutte le informazioni utili a fornire una chiara e dettagliata descrizione dei contenuti e degli obiettivi del progetto di ristrutturazione, nuova costruzione o ampliamento.

5. Per il solo caso della ristrutturazione è possibile presentare la domanda di rimborso in un’unica soluzione. Le riorganizzazioni interne non sono considerate ristrutturazioni.

6. Le spese per l’acquisto o la locazione finanziaria riferiti a una nuova costruzione o a un ampliamento devono essere pianificate per almeno due anni.

7. In caso di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione, unitamente alla domanda di rimborso delle spese, deve essere consegnata la seguente documentazione:

a) planimetria (progetto edilizio);

b) cronoprogramma sottoscritto con firma digitale, con precisa stima delle spese suddivise sugli anni programmati.

Articolo 6
Istruttoria delle domande

1. Il/La responsabile dell’istruttoria esamina le domande e la documentazione allegata e richiede l’integrazione o la rettifica delle domande incomplete o non conformi alle disposizioni vigenti, assegnando alle singole istituzioni, a pena di decadenza, un termine per regolarizzare la documentazione. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di rimborso è archiviata d’ufficio.

2. Le domande pervenute oltre il termine sono in ogni caso escluse dal rimborso e archiviate d’ufficio.

Articolo 7
Entità del rimborso

1. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente stabilisce, con proprio decreto, per le singole istituzioni che abbiano presentato regolare domanda, l’importo per il rimborso delle spese di acquisto o di locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti e di altri beni mobili ad uso sanitario, nonché dei relativi ricambi, necessari all’assistenza sanitaria degli/delle ospiti delle residenze per anziani. Tale importo si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

2. Ogni istituzione accreditata che ha presentato, nei termini prestabiliti, regolare domanda di rimborso, ha diritto all’assegnazione della quota fissa; sono esclusi dal calcolo della quota fissa i posti letto per i quali è già stato riconosciuto un rimborso per la ristrutturazione, l’ampliamento o la nuova costruzione.

3. L’ammontare della quota fissa è stabilito dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente in base alle risorse disponibili nel bilancio provinciale.

4. Dopo aver stabilito la quota fissa e previa detrazione dei rimborsi per la ristrutturazione, la nuova costruzione o l’ampliamento, viene definita la quota variabile. L’ammontare dell’importo della quota variabile riconosciuta dipende dal numero dei posti letto delle singole istituzioni richiedenti, come autorizzati con la dichiarazione di idoneità al funzionamento, salvo che nella domanda stessa venga indicato un numero inferiore di posti letto.

5. Sono rimborsabili esclusivamente le spese riferite all’effettivo prezzo di acquisto. In nessun caso il rimborso può eccedere l’importo massimo previsto dalla Giunta provinciale.

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, in caso di nuova costruzione o di ampliamento, all’istituzione possono essere rimborsate spese fino ad un ammontare massimo complessivo di 9.200,00 euro per nuovo posto letto realizzato; in caso di ristrutturazione possono essere rimborsate spese fino ad un ammontare massimo complessivo di 4.000,00 euro per ogni posto letto interessato dalla ristrutturazione stessa.

7. Nei primi tre anni a partire dalla data di conclusione dei lavori di nuova costruzione, all’istituzione interessata già dotata interamente di attrezzature ad uso sanitario può essere concessa la sola quota fissa oppure la sola quota variabile, salva la possibilità di ricevere il rimborso dei relativi ricambi.

Articolo 7/bis
Vincolo sociale

1. Nel caso di rimborso delle spese per attrezzature ad uso sanitario, l’investimento agevolato è soggetto a un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene, a favore delle residenze per anziani.

2. Per un’eventuale alienazione o cambio di destinazione dell’investimento di cui al comma 1, è necessaria l’autorizzazione dell’assessora/dell’assessore provinciale competente.

3. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto, il rimborso concesso deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, tenuto conto del periodo di effettivo utilizzo del bene per le residenze per anziani.

Articolo 8
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Nel caso in cui il rimborso delle spese relative ad una nuova costruzione o ad una ristrutturazione riguardi più anni, le spese per l’acquisto o il leasing di attrezzature ad uso sanitario sostenute per ciascuna delle annualità indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro il termine previsto dal presente comma. Per la presentazione della documentazione valgono le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1.

2. Il rendiconto può consistere nella documentazione originale (con i documenti necessari) o in un elenco riepilogativo sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’istituzione richiedente. L’elenco riepilogativo deve essere redatto sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente e deve contenere le seguenti informazioni:

a) i prodotti acquistati, con il relativo importo autorizzato;

b) i dati per l’identificazione delle relative spese e note d’accredito o di documenti equivalenti in possesso dell’istituzione, come tipologia del documento, nome della ditta, numero, data e importo pagato;

c) le modalità e la data dell’avvenuto pagamento;

d) le ulteriori informazioni indicate nel modulo e necessarie per la liquidazione.

3. In caso di locazione finanziaria, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda è necessario presentare, in originale, copia autenticata o copia conforme, il contratto di leasing stipulato in data successiva alla data di presentazione della domanda. L’importo del leasing deve essere interamente pagato entro tre anni ed entro lo stesso termine il relativo bene deve essere trasferito in proprietà al beneficiario.

4. Per gravi e giustificati motivi, all’istituzione può essere concessa, su domanda motivata presentata entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 1, una proroga fino ad un ulteriore anno.

5. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga fino a un massimo di un ulteriore anno. Decorso inutilmente tale termine, il rimborso è da considerarsi automaticamente revocato.

Articolo 9
Controlli

1. Ai sensi della normativa vigente l’ufficio competente effettua controlli a campione, secondo il principio di casualità, su almeno il 6 per cento delle domande approvate; verifica inoltre tutti i casi ritenuti dubbi.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio da parte di una commissione composta da:

a) il direttore/la direttrice della ripartizione competente,

b) il direttore/la direttrice dell’ufficio competente,

c) un funzionario/una funzionaria dell’ufficio competente, che redige il verbale sulle operazioni di sorteggio e il relativo esito.

3. I controlli sono effettuati mediante sopralluoghi o tramite richiesta di idonea documentazione.

4. I controlli sono effettuati dai funzionari e dalle funzionarie competenti, che ispezionano i beni interessati, prendono visione della documentazione originale e verificano la regolarità e corrispondenza delle spese effettivamente sostenute rispetto a quanto indicato nelle dichiarazioni sostitutive.

5. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del rimborso, a permettere il controllo e a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione necessaria.

Articolo 10
Revoca e restituzione dei rimborsi

1. In caso di ottenimento illegittimo del rimborso o di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. In caso di locazione finanziaria, il mancato riscatto dei relativi beni alla scadenza del contratto e, in ogni caso, prima della erogazione dell’agevolazione, comporta la revoca dell’intera agevolazione.

3. In caso di revoca di rimborsi pluriennali per scadenza dei termini della proroga di cui all’articolo 8, comma 5 , i beneficiari possono presentare domanda di concessione della rata di rimborso revocata, al fine di completare l’investimento. Per la presentazione della domanda valgono le modalità previste all’articolo 5 riferite a nuove costruzioni, ristrutturazioni o ampliamenti.

Articolo 11
Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano anche a tutte le domande già presentate per l’anno 2017. Essi si applicano anche alla rendicontazione dei rimborsi impegnati per l’anno 2016.

 

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