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c) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 181)
Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 23 aprile 2017, n. 21.

Art. 4/bis (Composizione del nucleo familiare)

(1)  Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il nucleo familiare è composto da:

  1. il/la richiedente;
  2. il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato/separata;
  3. la persona con la quale il/la richiedente è unito/unita civilmente oppure intrattiene un rapporto coniugale di fatto, di seguito denominata “convivente”;
  4. i figli minorenni del/della richiedente, del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente o del/della convivente o i minori affidati a tempo pieno al/alla richiedente, individuati con riferimento a quanto previsto dell’articolo 2, comma 20, del decreto del presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa;
  5. i soggetti non autosufficienti a cui il/la richiedente presta assistenza, individuati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, N. 3/L, e successive modifiche.

(2)  Per i fini di cui al comma 1, lettera b), i coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale, quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea. 3)
3)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2018, n. 7.
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