In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 181)
Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale

1)
Pubblicato nel B.U. 23 aprile 2017, n. 21.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1  (Campo di applicazione)     delibera sentenza

(1)  Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, e dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. 2)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 ottobre 2022, n. 26.

Art. 2  (Presentazione delle domande)

(1)  Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1 sono presentate all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia, secondo le modalità definite dalla stessa. Le domande possono essere presentate anche per il tramite dei patronati.

(2)  La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente alla domanda, nel rispetto dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(3)  Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’Agenzia. Trascorso infruttuosamente tale termine, la domanda è archiviata.

(4)  Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e all'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi, sono inviate all’ente di patronato e per conoscenza anche alla persona richiedente. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, a condizione che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all’Agenzia.

(5)  Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

Capo II
Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge regionale 25 luglio 1992, n. 7)

Art. 3  (Contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia dell’INPS)

(1)  Per gli anni arretrati, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei versamenti volontari, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

(2)  Le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia.

(3)  Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno – e sulla base del reddito relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre – nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.

Art. 4  (Contributo per la costituzione di una pensione complementare)

(1)  La domanda di contributo per i versamenti previdenziali effettuati ai fini dell'articolo 6/bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli stessi.

(2)  Alla domanda di contributo di cui al comma 1 è allegato altresì l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.

(3)  Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno – e sulla base del reddito relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre – nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.

Art. 4/bis (Composizione del nucleo familiare)

(1)  Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il nucleo familiare è composto da:

  1. il/la richiedente;
  2. il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato/separata;
  3. la persona con la quale il/la richiedente è unito/unita civilmente oppure intrattiene un rapporto coniugale di fatto, di seguito denominata “convivente”;
  4. i figli minorenni del/della richiedente, del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente o del/della convivente o i minori affidati a tempo pieno al/alla richiedente, individuati con riferimento a quanto previsto dell’articolo 2, comma 20, del decreto del presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa;
  5. i soggetti non autosufficienti a cui il/la richiedente presta assistenza, individuati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, N. 3/L, e successive modifiche.

(2)  Per i fini di cui al comma 1, lettera b), i coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale, quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea. 3)
3)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2018, n. 7.

Art. 5  (Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)    delibera sentenza

(1)  Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, si intendono quelle:

  1. con almeno 20 punti di svantaggio, come disciplinati ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche; 4)
  2. con non più di 40 unità di bestiame adulto, per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, e con non più di tre ettari di frutteto o vigneto;
  3. in cui il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo annuo non superiore a euro 28.000, esclusi il reddito prodotto dall'azienda stessa nonché le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. 5)

(2) Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unità di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base alla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 6)

(3)  Il reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, lettera c), è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

(4)  Il contributo può essere richiesto dal/dalla titolare della posizione contributiva.

(5)  In caso di decesso del/della titolare della posizione contributiva prima del termine di presentazione della domanda, quest'ultima è presentata dal nuovo/dalla nuova titolare, anche provvisorio/provvisoria, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda può comprendere anche i contributi pregressi regolarmente versati, fino ad un massimo di due anni.

(6)  La domanda di contributo è presentata annualmente entro il 31 luglio. 7)

massimeDelibera 23 gennaio 2012, n. 110 - Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
massimeDelibera N. 64 del 18.01.2010 - Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
4)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19. Vedi anche gli articoli 3 e 4 del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19.
5)
La lettera c) dell'art. 5, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19. Vedi anche gli articoli 3 e 4 del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19.
6)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2018, n. 7.
7)
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 ottobre 2022, n. 26.

Art. 6  (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

(1)  Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, per azienda zootecnica si intende qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all’aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio.

(2)  Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è necessario possedere almeno un’unità di bestiame adulto (UBA), per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche. Il requisito di possedere almeno un’unità di bestiame adulto è calcolato sulla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 8)

(2/bis)  Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura possono percepire un reddito lordo annuo complessivo di massimo euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall’azienda stessa e le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. Il reddito da considerare è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. 9)

(3)  Per ottenere il contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, le coltivatrici e i coltivatori diretti, le mezzadre e i mezzadri nonché le colone e i coloni interessati devono presentare domanda entro il 31 ottobre  dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti nel fondo pensione complementare.  10)

(4)  L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione posticipata per ogni anno solare.

(5)  Se l’iscrizione alla contribuzione previdenziale obbligatoria non è stata effettuata per l’intero anno solare, il contributo da erogare è diminuito in modo proporzionale rispetto alla durata dell’iscrizione.

(6)  Nei casi di cui al comma 5, ai fini della determinazione del limite di cui all’articolo 6/ter, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il periodo massimo di dieci anni è calcolato sommando i singoli periodi di percepimento del contributo.

(7)  In applicazione dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri di priorità indicati in ordine di importanza:

  1. punti di svantaggio: va data priorità alla persona richiedente operante in un’azienda zootecnica con il maggior numero di punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane; in ogni caso l’azienda deve avere un punteggio pari ad almeno 50 punti di svantaggio;
  2. età della persona richiedente: a parità di punti di svantaggio, va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;
  3. ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulti aver versato l’importo più elevato nel fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.
8)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19. Vedi anche gli articoli 3 e 4 del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19.
9)
L'art. 6, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19. Vedi anche gli articoli 3 e 4 del D.P.P. 25 maggio 2020, n. 19.
10)
L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 ottobre 2022, n. 26.

Capo III
Assicurazione volontaria ai fini della pensione regionale di vecchiaia (legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3)

Art. 7  (Disposizioni sulla pensione di vecchiaia)

(1)  Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare è determinato, per ciascun anno, dalla Giunta regionale.

(2)  I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo può essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il contributo deve essere versato in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione stessa.

(3)  La sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è calcolata sulla base del contributo ridotto. Essa deve essere pagata insieme alla rata successiva.

(4)  Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza devono essere pagate insieme alla rata successiva. Il mancato pagamento entro detto termine costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.

(5)  La richiesta del riscatto di cui all'articolo 7/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, deve essere inoltrata al più tardi insieme alla domanda di liquidazione della pensione.

(6)  Su richiesta dell'assicurato/della assicurata, l’accredito della contribuzione figurativa di cui all'articolo 5, comma 2/bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, può determinare un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata dei 15 anni. La relativa richiesta è presentata contestualmente alla domanda di liquidazione della pensione. In tal caso, i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.

(7)  Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'80 per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato.

(8)  Nel caso di rinuncia espressa all’assicurazione, la quota pari all'80 per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'articolo 5/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.

Capo IV
Contributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti (legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1)

Art. 8  (Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti)

(1)  Coloro che hanno effettuato versamenti volontari o obbligatori e che intendono richiedere un contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, devono presentare apposita domanda entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento.

(2)  Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l'estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.

(3)  Nel caso in cui per il medesimo periodo di copertura previdenziale venga presentata domanda sia per i contributi di cui al comma 1 che per i contributi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, i quali in forza degli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, non sono fra loro cumulabili, il contributo di cui al comma 1 è erogato al netto degli importi concessi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Capo IV/bis
Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti (legge regionale 20 novembre 2020, n. 4)

Art. 8/bis  (Contributo a sostegno della previdenza complementare degli artisti)

(1) La domanda di contributo di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, a integrazione dei versamenti previdenziali effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, è presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti.

(2) Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l’estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per la cui integrazione si richiede il contributo.

(3) L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione posticipata per ogni anno solare.

(4) Ai fini del contributo di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda la persona richiedente deve aver maturato almeno due anni di residenza in regione ed essere residente in provincia di Bolzano.

(5) Ai fini del contributo di cui al comma 1 il requisito dell’attività artistica svolta in via esclusiva o quanto meno prevalente previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, si ritiene soddisfatto se al momento della presentazione della domanda la persona richiedente il contributo risulta iscritta nel registro provinciale delle artiste e degli artisti di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche.

(6) Il contributo di cui al comma 1 spetta se il reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF della persona richiedente, conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda, non supera il limite massimo di 35.000,00 euro.

(7) L’erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. In caso di insufficienza delle risorse assegnate, per l’accesso all’intervento sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, riportati in ordine di precedenza:

  1. età della persona richiedente: va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;
  2. reddito della persona richiedente: a parità di età, va data priorità alla persona richiedente che nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda risulta aver conseguito un reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF inferiore;
  3. ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulta aver versato l’importo più elevato in uno o più fondi pensione complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.

(8) Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1. 11)

11)
Il capo IV/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 13 ottobre 2022, n. 26.

Capo V
Autotutela, controlli e modalità di pagamento

Art. 9  (Autotutela)

(1)  Qualora, nel corso dell'istruttoria di un ricorso, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

Art. 10  (Controlli a campione)

(1)  Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande accolte relative ai contributi di cui al presente regolamento.

(2)  L’individuazione delle domande da controllare viene effettuata attraverso un software, secondo il principio di casualità. I risultati dei relativi controlli vengono riportati in appositi verbali.

(3)  L’Agenzia può effettuare ulteriori controlli sia antecedentemente che successivamente all’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, qualora li ritenesse necessari.

Art. 11  (Dichiarazioni false)

(1)  Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, si applica quanto previsto dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 12  (Liquidazione di importi non riscossi a causa di decesso)

(1)  Gli importi relativi a prestazioni spettanti ad una persona deceduta sono liquidati, su richiesta, agli eredi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Art. 13  (Modalità di pagamento)

(1)  Le prestazioni previdenziali sono erogate anche mediante versamento su un conto bancario intestato alla persona beneficiaria.

Art. 13/bis  (Norma transitoria)

(1) In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, per l’anno 2018 le domande per la concessione del contributo di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, riferite ai versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia relative all’anno di contribuzione 2017, vanno presentate entro il 31 ottobre 2018. 12)

12)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 luglio 2018, n. 21.

Art. 14 13)

13)
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2018, n. 7.

Capo VI
Abrogazione e entrata in vigore

Art. 15  (Abrogazione)

Art 16  (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionInterventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (legge regionale 25 luglio 1992, n. 7)
ActionActionAssicurazione volontaria ai fini della pensione regionale di vecchiaia (legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3)
ActionActionContributi per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti (legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1)
ActionActionIntervento di carattere previdenziale a favore degli artisti (legge regionale 20 novembre 2020, n. 4)
ActionActionAutotutela, controlli e modalità di pagamento
ActionActionAbrogazione e entrata in vigore
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2018, n. 7
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2020, n. 19
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2022, n. 26
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico