(1) Per gli anni arretrati, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento dei versamenti volontari, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.
(2) Le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia.
(3) Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno – e sulla base del reddito relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre – nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.