(1) Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, per azienda zootecnica si intende qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all’aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio.
(2) Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è necessario possedere almeno un’unità di bestiame adulto (UBA), per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche. Il requisito di possedere almeno un’unità di bestiame adulto è calcolato sulla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 8)
(2/bis) Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura possono percepire un reddito lordo annuo complessivo di massimo euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall’azienda stessa e le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. Il reddito da considerare è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. 9)
(3) Per ottenere il contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, le coltivatrici e i coltivatori diretti, le mezzadre e i mezzadri nonché le colone e i coloni interessati devono presentare domanda entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti nel fondo pensione complementare. 10)
(4) L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione posticipata per ogni anno solare.
(5) Se l’iscrizione alla contribuzione previdenziale obbligatoria non è stata effettuata per l’intero anno solare, il contributo da erogare è diminuito in modo proporzionale rispetto alla durata dell’iscrizione.
(6) Nei casi di cui al comma 5, ai fini della determinazione del limite di cui all’articolo 6/ter, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il periodo massimo di dieci anni è calcolato sommando i singoli periodi di percepimento del contributo.
(7) In applicazione dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri di priorità indicati in ordine di importanza:
- punti di svantaggio: va data priorità alla persona richiedente operante in un’azienda zootecnica con il maggior numero di punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane; in ogni caso l’azienda deve avere un punteggio pari ad almeno 50 punti di svantaggio;
- età della persona richiedente: a parità di punti di svantaggio, va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;
- ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulti aver versato l’importo più elevato nel fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.