(1) A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto al personale inserito nei turni di cui all’articolo 11 e al personale di cui all’articolo 13 che espleta turnazioni, spetta un'indennità di turnazione mensile di euro 98,41. Tale importo è aumentato nella misura corrispondente all'aumento degli stipendi iniziali del personale provinciale.
(2) Al personale di cui al primo comma non spetta l'indennità di turnazione di cui all'articolo 12 del contratto di comparto 4 luglio 2002.